Processo spettacolo addio

   
     

La bicicletta di Garlasco (nella foto) ed il plastico della villette di Cogne (di stucchevole memoria) sono destinati a finire sul mercato delle cose vecchie, fuoriuso. È questa la portata del nuovo Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive firmato a Roma e diventato esecutivo questa settimana.

Le emittenti locali sono avvisate: i processi show sono da oggi un illecito perseguibile dall’Authority sulle comunicazioni per i non aderenti all’Ordine dei giornalisti e dalla nostra giurisdizione deontologica per gli iscritti all’Albo. E’ una svolta in uno dei settori che rischiava di trasformare i processi in fiction. E’ previsto un Comitato di Controllo.

L’intesa sull’autoregolamentazione è stata siglata con l'accordo tra le principali emittenti nazionali (Rai, Mediaset, TI Media), la Federazione Radio Televisioni , l’Aeranti-Corallo, l’Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale della Stampa e l’Agcom.

Le parti si sono impegnate ad osservare le seguenti regole nelle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto la rappresentazione di vicende giudiziarie in corso:

 a) curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi;

 b) diffondere un'informazione che, attenendosi alla presunzione di non colpevolezza dell'indagato e dell'imputato, soddisfi comunque l'interesse pubblico alla conoscenza immediata di fatti di grande rilievo sociale quali la perpetrazione di gravi reati;

 c) adottare modalità espressive e tecniche comunicative che consentano al telespettatore un'adeguata comprensione della vicenda, attraverso la rappresentazione e la illustrazione delle diverse posizioni delle parti in contesa, tenendo ponderatamente conto dell'effetto divulgativo ed esplicativo del mezzo televisivo che, pur ampliando la dialettica fra i soggetti processuali, può indurre il rischio di alterare la percezione dei fatti;

 d) rispettare complessivamente il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono - comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo - e rispettando il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

 e) controllare, nell'esercizio del diritto di cronaca, la verità dei fatti narrati mediante accurata verifica delle fonti, avvertendo o comunque rendendo chiaro che le persone indagate o accusate si presumono non colpevoli fino alla sentenza irrevocabile di condanna e che pertanto la veridicità delle notizie concernenti ipotesi investigative o accusatorie attiene al fatto che le ipotesi sono state formulate come tali dagli organi competenti nel corso delle indagini e del processo e non anche alla sussistenza della responsabilità degli indagati o degli imputati.

 f) non rivelare dati sensibili, o che ledano la riservatezza, la dignità e il decoro altrui, e in special modo della vittima o di altri soggetti non indagati, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare alcuno specifico interesse pubblico.

 

 

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addio