Diventare pubblicisti alla maniera di Bologna

   
     

Ugo Stille fu il primo pubblicista italiano a diventare, nel 1987, direttore di un quotidiano di prestigio come il Corriere della Sera. Fu una novità anche se fin dal 2 luglio 1968 la Corte Costituzionale aveva cancellato la norma che vietava tale incarico a un non professionista. Da allora c’è stato anche l’inserimento nelle redazioni con incarichi previsti dal contratto. Ora viene compiuto un ulteriore passaggio storico: l’obbligatorietà di un corso propedeutico al pubblicismo ed un colloquio che prenda spunto dalla produzione presentata al vaglio del Consiglio regionale. Così si perfeziona la preparazione di una categoria che sta acquistando sempre maggior rilevanza.
 

E’ la strada che l’Ordine dell’Emilia Romagna ha iniziato nel 2008-2009 con il corso preliminare informativo che ha riscosso un grande successo. “E’ stato un modello”, allora commentammo con una punta d’orgoglio, ed il 17 giugno il Consiglio nazionale l’ ha adottato per tutta Italia. I lavori delle commissioni congiunte Giuridica e Culturale l’hanno infatti trovato in armonia anche con la vecchia legge del ’63, specificamente con l’ultimo comma dell’articolo 34 del regolamento dove si afferma che “il Consiglio regionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all’esercizio dell’attività giornalistica” da parte di coloro che presentano domanda per diventare pubblicisti. In altre parole, il Consiglio stesso - o una Commissione - sentirà l’aspirante pubblicista perché fornisca indicazioni sulla sua produzione anche con riferimento alle principali norme giuridiche e deontologiche che governano la professione. Poi l’ammissione sarà deliberata dal Consiglio regionale.

Per facilitare tale colloquio gli Ordini regionali dovranno tenere periodicamente corsi di formazione per i futuri giornalisti pubblicisti dedicati in particolare al complesso delle norme deontologiche che la categoria si è data, oltre che al quadro legislativo che concerne la professione (Costituzione della Repubblica; diritto all’informazione e libertà di stampa; legge istitutiva dell’Ordine e distinzione tra informazione e comunicazione, con particolare riferimento al divieto di fare pubblicità; legge sulla stampa; legge sulla privacy, Carta dei doveri più tutte le specifiche settoriali come quelle per l’informazione economica e lo sport, Carta di Treviso, Carta di Roma…). Nei casi particolari in cui risulti palese che le conoscenze siano già in possesso degli aspiranti pubblicisti (ad esempio un esperto di diritto per la parte riguardante le norme legislative) il Consiglio potrà decidere di esentarlo dai moduli del corso che sarebbero per lui superflui.

Tali corsi obbligatori potranno svolgersi in modo “concentrato” in una o due giornate a tempo pieno e si concluderanno con la certificazione che siano stati seguiti con diligenza e con profitto. Per non ritardare l’iter di valutazione delle domande di iscrizione si dovrà prevedere che ai corsi si possa accedere prima del compimento dei due anni di attività giornalistica di collaborazione. E’ opportuno prevedere che i corsi possano essere seguiti on-line da chi non abbia la possibilità di intervenire di presenza per ragioni di distanza o di orario. I corsi on-line potranno essere curati direttamente dall’Ordine regionale, o elaborati a livello nazionale per essere messi a disposizione sul web; dovranno contenere sistemi di certificazione della frequenza e un accesso, in forma riservata, a funzioni di test per la verifica e la auto-verifica dell’apprendimento.

 

 

Diventare pubblicisti
alla maniera di Bologna